Sicurezza

La normativa

La legge 81/2008 ha chiarito molti aspetti oscuri per la gestione di un aspetto tanto delicato quanto importante all’interno delle strutture dedicate all’istruzione: la sicurezza. Solo tenendo conto dell’edilizia scolastica, esistono due leggi dedicate al tema, la L. 23-96 – Norme per l’edilizia scolastica e la L. 340/97 – Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica; il decreto citato fornisce indicazioni e prescrizioni precise per i lavoratori e i giovanissimi che frequentano questi spazi.

Il D.Lgs 81/08 precisa innanzitutto che alla definizione di “lavoratore” sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno titolo, anche le scuole (art 3):

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.

Il ruolo del Dirigente Scolastico

Nella scuola devono essere quindi individuate, come in un qualsiasi posto di lavoro, le figure di riferimento della normativa.

Il datore di lavoro, nell’istituzione scolastica, è il Preside, che ha due ruoli fondamentali:

  • obbligo di valutazione dei rischi
  • nomina degli addetti alla sicurezza

La valutazione dei rischi avviene con il supporto del personale tecnico degli enti locali, e la sua fase finale corrisponde con la redazione del DVR, Documento di Valutazione Rischi; si occupa poi della nomina dell’RSPP, degli addetti alle emergenze e di comunicare il nominativo dell’RLS all’INAIL.

Alunni e personale della scuola

Gli allievi sono visti come lavoratori: godono quindi di un unico importante diritto, cioè di operare in un ambiente di lavoro salutare e confortevole, a riparo da ogni rischio.

Tutti i docenti svolgono invece le funzioni dei preposti: devono vigilare sull’effettiva messa in pratica delle norme sulla sicurezza sul lavoro, informare e formare su tali norme e segnalare eventuali anomalie.

Per quanto riguarda le figure designate dalla normativa, abbiamo:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): può essere lo stesso Dirigente Scolastico a ricoprire questo ruolo o chiunque faccia parte del personale, sotto designazione del Preside, o un elemento esterno (come accade in alcuni complessi scolastici). Per diventare RSPP bisogna frequentare un corso di 76 ore, da cui si ottiene l’abilitazione con il 90% della frequenza e il superamento di un test; se si hanno già titoli specifici il percorso di formazione non è richiesto in formula completa.
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): è un vero e proprio intermediario, tra datore di lavoro e lavoratori, quindi in questo caso tra Dirigente e allievi. Non è quindi un obbligo designare questa figura, ma un diritto per i lavoratori. Nel caso della scuola non sono però gli alunni a procedere alla sedignazione, ma l’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o l’RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale). Il DM 382/98 individua 1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti). Gli obblighi dell’RLS sono: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola, mantenere il segreto d’ufficio.
  • Addetti alle emergenze: si tratta di figure che entrano in azione per il primo soccorso e per gli incendi. La nomina non può essere rifiutata, a meno che non ci siano gravi problemi.
  

I rischi nella scuola

Ma quali sono i rischi concreti che si corrono negli edifici scolastici? In generale si parla di:

  • rischi infrastrutturali
  • rischio Incendio
  • cadute accidentali e rischi da uso di videoterminali
  • stress lavoro correlato
  • rischio chimico o biologico, negli istituti in cui ci siano laboratori.

Il vero fattore da tener presente è la quantità di persone presenti nell’edificio contemporaneamente, e l’età dei lavoratori della scuola, gli alunni, spesso ancora minorenni.

La cosa fondamentale rimane il rispetto della normativa e la segnalazione di eventuali problemi, ma soprattutto una continua e puntuale formazione. Bambini e giovani hanno il diritto di imparare in un ambiente sicuro.

FORMAZIONE  SULLA  SICUREZZA

 

Video sulla sicurezza – Secondaria di CodigoroSecondaria di Pontelangorino

Come noto, rientra tra gli OBBLIGHI previsti dall’art. 20, del D.Lgs.81/08, la partecipazione di tutti i lavoratori, quindi di tutti i Docenti e di tutto il Personale ATA, alle attività di FORMAZIONE in materia di SICUREZZA.

Adempimenti delle scuole in materia di antincendio

Relativamente alla formazione dei lavoratori ,ai sensi dell’art. 37,comma 2, del D.Lgs. 81/08, sono stati definiti “durata e contenutiminimi” della stessa formazione in materia di sicurezza.
Per quanto concerne specificamente la formazione dei lavoratori della Scuola i Corsi obbligatori sono così strutturati:
1° Modulo – Formazione Generale: 4 ore (V. Contenuti, Punto 4 dell’Accordo);
2° Modulo – Formazione Specifica: 8 ore (V. Contenuti, Punto 4 dell’Accordo), per complessive 12 ore; è previsto, inoltre, un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Per i Preposti (DSGA nei confronti del Personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, Vicario, Docente di laboratorio, Referente/fiduciario di plesso), oltre alle suddette 12 ore, è prevista la partecipazione obbligatoria ad una “formazione particolare aggiuntiva” di 8 ore .

In riferimento alla fattispecie in esame, il sopra citato articolo 20, comma
2, lett. h), dispone che:
“2. I lavoratori DEVONO in particolare:
[…] h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.”
Pertanto, nei confronti dei docenti che non hanno partecipato all’attività formativa in materia di sicurezza programmata dal Dirigente scolastico/datore di lavoro, senza addurre alcuna giustificazione (un giustificato motivo potrebbe consistere nella presentazione di un certificato medico attestante l’infermità del lavoratore o di una dichiarazione di impedimento improvviso dovuto a gravi motivi familiari debitamente documentati o la dimostrazione del possesso dell’Attestato di partecipazione ad analogo Corso di Formazione sugli stessi contenuti), il Dirigente scolastico è tenuto (previa contestazione d’addebito) ad applicare la ritenuta stipendiale (pari al numero di ore programmate) per un’assenza dal servizio, ritenuta ingiustificata.
Previa diffida, in caso di recidiva, il Dirigente scolastico segnalerà all’ASL competente per Territorio (Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – SPISAL) i nominativi dei lavoratori che non hanno ottemperato all’obbligo di formazione in materia di sicurezza senza alcuna giustificazione.
Lo stesso Organo di Vigilanza procederà, nei confronti dei suddetti
lavoratori, ad applicare l’ammenda da 200 a 600 euro, come disposto
dall’art. 59 – Sanzioni per i lavoratori – comma 1, lett. a), del D.Lgs.
81/2008.

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